La deducibilità del 55% per la sostituzione di infissi si può applicare anche per la sostituzione delle persiane e ante esterne, attualmente in legno, che verrebbero rifatte in alluminio, ma solo se si tratta di persiane facenti parte integrante dell’infisso. L’articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede l’applicazione della detrazione del 55% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, ivi compresa la sostituzione delle finestre, comprensive di infissi. In merito alla sostituzione delle finestre, comprensive di infissi, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che anche le spese per componenti accessorie, come gli scuri e le persiane, che siano accorpati al manufatto principale (circolare 36/E/2007), sono agevolabili. Pertanto, solo se le persiane sono accessorie agli infissi e le stesse vengono cambiate contestualmente, si rende applicabile la detrazione di cui sopra. In alternativa, la sostituzione delle persiane di un appartamento può fruire sia della detrazione Irpef del 36% per le spese di recupero delle abitazioni (articolo 1, comma 17 della legge 244/2007).In particolare, ai fini della detrazione Irpef del 36%, può considerarsi agevolata la sostituzione delle persiane come intervento di manutenzione straordinaria dell’abitazione (articolo 3, comma 1, lettera b, del Dpr 380/2001 – circolare 57/E/1998), ovvero, come intervento diretto, in generale, al risparmio energetico nell’unità abitativa, espressamente agevolato dalla legge 449/97, istitutiva dell’agevolazione. In questo caso, l’idoneità al conseguimento del risparmio energetico deve comunque risultare da apposita documentazione tecnica, quale ad esempio la scheda tecnica del produttore (circolare 57/E/1998). Infatti l’agenzia delle Entrate annovera, tra le spese detraibili relative alle singole unità immobiliari, anche la nuova installazione o la sostituzione delle persiane con altre aventi sagoma, materiale e colore diverso.


