Home Mutui e finanziamenti Mutui: spunta il 'tetto' per la sospensione delle rate

Mutui: spunta il 'tetto' per la sospensione delle rate

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La sospensione delle rate dei mutui per le famiglie in difficoltà avrà una limitazione: sarà applicata  ai prestiti non superiori ai 120mila euro. La novità è emersa nel corso degli incontri tra l'Abi e le associazioni dei consumatori che in questi giorni stanno definendo i dettagli della moratoria che, nelle intenzioni, dovrebbe scattare con le rate in pagamento a  febbraio. L'importo massimo, indicato nella «piattaforma» in discussione tra banche e consumatori, potrebbe anche essere rivisto verso l’alto, spiegano fonti bancarie, ma comunque l'operazione prevederà un 'tetto' oltre al quale le rate non saranno sospese.
La piattaforma in discussione la sospensione per 12 mesi le rate dei mutui delle famiglie colpite da licenziamenti o cassa integrazione. Il documento iniziale sottoposto dall'Abi alle associazioni dei consumatori prevede che le condizioni base possano essere «migliorate a beneficio del mutuatario da ciascuna banca all'atto dell'adesione». La piattaforma prevede che la sospensione si applichi ai mutui «erogati a persone fisiche» fino a un valore massimo di 120 mila euro per l'abitazione principale. Questo tetto era stato inizialmente fissato in 100 mila euro dal l'Abi , ma nel confronto con le associazioni ha elevato la cifra senza comunque accontentare i consumatori che continuano a chiedere un tetto più alto.
Sono compresi mutui sottoscritti per costruire o ristrutturare la casa. Ma la proposta delle banche - ha riferito l'Ansa – prevede  che la moratoria non possa essere applicata a mutui per i quali ci siano stati di pagamento di almeno 90 giorni. Niente da fare anche per i mutui per i quali si siano registrati meno di 90 giorni di ritardo, nel caso in cui la «morosità» sulle rate sia iniziata prima della perdita del lavoro o della cassa integrazione.
Sono stati inoltre esclusi  i finanziamenti con durata inferiore ai 5 anni, quelli con agevolazioni pubbliche o con assicurazioni di copertura dei rischi. La moratoria, chiarisce il  documento, «non comporta l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione, durante il quale restano valide le clausole di risoluzione previste dal contratto di mutuo». Il «rinvio» delle rate riguarderebbe chi ha perso il lavoro (ma non per raggiunti limiti di età), ma potrebbe scattare anche in caso di decesso o non autosufficienza, sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni (anche in attesa dell«'ufficializzazione» dei provvedimenti di cassa integrazione guadagni). Ma solo a patto che questi eventi si siano verificati dal 30 giugno al 31 dicembre 2009.
I fronti ancora aperti
E proprio su questo tema resta aperto il fronte con i consumatori: alcune associazioni, tra cui l'Adiconsum e l'Adusbef, chiedono che si allarghi «la finestra almeno dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009. Anche sul tema dei ritardi dei pagamenti, la proposta di alcune associazioni di consumatori è che venga escluso solo chi è stato moroso per almeno 180 giorni.
Altro problema da risolvere: gli interessi sulle rate sospese. Ci sono allo studio due soluzioni tecniche: la sospensione solo della parte capitale (continuando a pagare gli interessi, che non verrebbero dunque incrementati) o rinvio di tutte le 12 rate, sulle quali si dovranno dunque ricalcolare gli interessi. Si lavora su entrambe, anche se le associazioni dei consumatori chiedono un limite massimo del 10% di aumento per gli interessi sulle rate. Il confronto continua con l'obiettivo comune di «chiudere il prima possibile».

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